Associazione
Statuto e Regolamento
STATUTO PUBBLICHE ASSISTENZE (Revisione 12-2022)
Approvato dal Consiglio nazionale del 15 settembre 2018 e revisionato sulla base del D.lgs. 105 del 3/8/2018 ecircolare del MLPS 27/12/2018.
UNIONE SOCCORSO INTERCOMUNALE O.D.V. |
Titolo I – Profili generali
Art. 1 – Denominazione, sede e emblema
È costituita l’associazione denominata “UNIONE SOCCORSO INTERCOMUNALE” in sigla “USI”, organizzazione di volontariato con sede in Notaresco TE, via Roma Snc, con Codice Fiscale 90008110679 e Partita IVA 01011770672, in questo statuto successivamente indicata anche come “Associazione”.
L’emblema dell’associazione è costituito da uno scudo azzurro con la scritta UNIONE SOCCORSO INTERCOMUNALE con all’interno una figura geometrica a sei rami nella quale si inserisce il bastone di Asclepio. |
Art. 2 – Principi associativi fondamentali
L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell’art 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati
L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione. |
Art. 3 – Scopi associativi
L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini
L’Associazione assume, in particolare, il compito di
a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
c) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto. |
Art. 4 – Attività
Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
a. Interventi e prestazioni sanitarie;
b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
e. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
g. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
h. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
i. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
j. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata
k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
l. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia;
m. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
n. attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse strumentale alle attività di generale sopraindicate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di settore
o. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
p. iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente; interventi e servizi finalizzati allasalvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta erazionale delle risorse naturali; |
Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito
L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possonoessere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivitàprestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono inogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altranatura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato. |
Titolo II – Soci
Art. 6 – Requisiti
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell’associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.
L’associazione è costituita solo da persone fisiche
Si aderisce all’Associazione mediante domanda al Presidente del Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividerne gli scopi e d’l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni delibera con l’accoglimento o il rigetto della domanda e ne dà comunicazione alla persona richiedente La delibera di accoglimento è annotata nel libro dei soci. La delibera di rigetto deve essere motivata; in tal caso l’interessato può, entro il termine perentorio disessanta giorni chiedere che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci che delibera, se nonappositamente convocata, nella convocazione immediatamente successiva.
L’Associazione è composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale,spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell’espletamento dei compitiloro demandati dall’Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci ovolontari dell’associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilitàgenitoriale o la tutela.
I soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne laconvocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti edadempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
Fatto salvo il diritto di recesso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e il trasferimento della quota associativa a qualunque titolo. |
Art. 7 – Diritti
I soci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi.
c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.
e) essere informati sull’attività associativa.
f) esaminare i libri sociali secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento associativo, previa istanza scritta al Consiglio direttivo. |
Art. 8 – Doveri I doveri dei soci sono:
a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. |
Art. 9 – Incompatibilità
Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall’Associazione.
Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma |
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
a) per morosità; b) per decadenza; c) per esclusione; d) per recesso.
a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l’ha versata.
b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all’anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.
Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l’associazione riceve la relativa comunicazione.
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Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione
11 -Scritture contabili e bilancio
L’associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4, comma 3, dello statuto.
Qualora le entrate dell’associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell’associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno.
Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cuil’Associazione aderisce.
Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. dalle quote degli aderenti; b. da contributi di privati; c. da rimborsi derivanti da convenzioni; d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni f. da rendite patrimoniali e finanziarie g. da attività di raccolta fondi h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’associazione j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (84) k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell’associazione l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 lettera u). m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 comma 3. |
Art. 13 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore. |
Art. 14 Bilancio sociale
L’associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa. |
Titolo IV – Organi associativi
Art. 15 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest’ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
a. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che lerelative competenze non siano attribuite all’Organo di Controllo formato ai sensi dell’art. 30, comma 6,del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
e. il Collegio dei probiviri.
Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione;
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborsodelle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento dellafunzione.
Gli Organi sociali possono essere convocati anche in collegamento audio/video attraverso piattaforme consentite dalle normative in vigore a condizione che:
a) sia consentito a chi presiede di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati di ogni votazione; b) sia consentito al segretario di seguire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno. |
Art. 16 – Assemblea
L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. |
Art. 17 – Convocazione
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede. |
Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
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Art. 19 – Quorum costitutivi
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. |
Art. 20 – Adempimenti
In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro. |
Art. 21 – Validità delle deliberazioni
L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.
Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto |
Art. 22 – Intervento e rappresentanza
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell’assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.
È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
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Art. 23 – Competenze
1. L’ assemblea ordinaria a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo; c. determina l’importo annuale delle quote associative; d. definisce le linee programmatiche della Associazione; e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche; f. approva i regolamenti di funzionamento dell’Assemblea e dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche; g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all’Associazione; h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l’organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge; j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative; k. delibera sulla esclusione degli associati. l. delibera sulle istanze di ammissione all’associazione rigettate dal Consiglio direttivo; m. delibera sull’istituzione di sezioni della Associazione n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2 L’assemblea straordinaria delibera: o. sulle modifiche dello statuto sociale; p. sulla variazione della sede legale; q. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; r. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 38 s. Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all’art.4 dello statuto, |
Art. 24 – Consiglio direttivo
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Art. 25 – Quorum costitutivi e voto
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall’assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante). |
Art. 26 – Competenze Il Consiglio direttivo:
a. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
b. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
d. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 60 giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci.
f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione. |
Art. 27 – Direzione esecutiva
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. 1. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo. |
Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi
Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l’Assemblea dei soci per la nomina dei nuovi consiglieri a copertura dei posti vacanti al fine di ricomporre il suo numero legale. Non è ammessa la cooptazione
Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell’assemblea.
La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell’associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi. |
Art. 29 – Presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall’Associazione.
Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso. |
Art. 30 – Organo di controllo
Ove ricorrano i presupposti di legge l’associazione nomina l’organo di controllo collegiale o monocratico.
L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall’assemblea.Almeno un componente deve avere i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile. IlPresidente, nominato dall’Organo stesso tra i propri componenti, deve avere i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile, così come pure uno dei membri supplenti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea l’Organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale datrascrivere in apposito libro.
In alternativa l’Assemblea potrà eleggere un Organo di Controllo monocratico con le caratteristicheindicate dall’articolo 2397, comma 2, codice civile. |
Art. 31 – Competenze
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttaamministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suoconcreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.
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Art. 32 Revisore legale dei conti
L’assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell’art.31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non siastata attribuita all’Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti. |
Art. 33 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro. |
Art. 34 – Competenze
Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art .10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell’associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione e sono inappellabili. |
Art. 35 Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
b) il libro degli associati;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione ilquale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il consenso si intende rilasciato ovenello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato. |
Titolo V – Norme finali
Art. 36 – Sezioni
Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni dell’Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto. |
Art. 37 – Regolamenti
1. Il regolamento generale:
a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell’associazione;
d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell’associazione, l’Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi. |
Art. 38– Scioglimento dell’Associazione
L’associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all’ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l’Associazione sciolta. |
Art. 39 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest’ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia. |
Estratto dall’atto costitutivo
Titolo I – Profili generali
Art. 1 – Denominazione, sede e emblema
È costituita l’associazione Pubblica Assistenza denominata “UNIONE SOCCORSO INTERCOMUNALE” in sigla “USI”, organizzazione di volontariato con sede in Notaresco TE, via Roma, con Codice Fiscale 90008110679 e Partita IVA 01011770672.
L’emblema dell’associazione è costituito da uno scudo su fondo bianco con la scritta UNIONE SOCCORSO INTERCOMUNALE con all’interno una figura geometrica riconducibile al simbolo internazionale del soccorso, altrimenti detta star of life, a sei bracci nella quale si inserisce il bastone di Asclepio.
Art. 7 – Diritto I diritti dei soci sono: a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi. c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; d) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto. e) essere informati sull’attività associativa. |
Art. 8 – Doveri I doveri dei soci sono: a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; b) essere in regola con il versamento della quota associativa; c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione; d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione |
ARTICOLO 1
1.1 il socio volontario che ha superato con successo l’esame di idoneità finale deve effettuare un periodo di tirocinio fissato in 32 ore da completare nell’arco di 2 mesi.
Il periodo di tirocinio sarà effettuato in affiancamento all’equipaggio in servizio come 4ᴬ forza in turno, ma non sarà considerato come operativo nella formazione del turno stesso.
Questo per conseguire in forma definitiva l’attestato di idoneità di Volontario Del Soccorso.
1.2 CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
i nuovi soci volontari devono fornire al responsabile dei volontari dell’associazione,7 giorni prima dell’inizio del tirocinio, il certificato di sana e robusta costituzione.
Tale certificato ha validità annuale è va ripresentato alla scadenza.
1.3 Il socio volontario dovrebbe effettuare un minimo di 16 ore mensili (equivalenti alla somma del servizio settimanale minimo) nell’ambito dei servizi che l’associazione svolge:
- turni di emergenza
- trasporti sanitari
- eventi sportivi e popolari
La partecipazione ai turni di emergenza deve essere possibilmente diluita nell’arco della settimana, a seconda delle proprie possibilità.
1.4 VACCINAZIONI
L’usi si riserva di consigliare le vaccinazioni propedeutiche allo svolgimento dell’attività da soccorritore.
1.5 I soci volontari devono partecipare alle riunioni indette dal Presidente, ai corsi di preparazione ed aggiornamento previsti dal Direttore Sanitario e dai vari responsabili di settore.
1.6 il socio volontario che per un periodo di 6 (sei) mesi non effettua le ore previste (128 ore totali) per conservare l’idoneità deve ripetere un aggiornamento teorico/pratico di 20 ore del corso di Primo Soccorso secondo la programmazione prevista dal Direttore Sanitario.
ARTICOLO 2
2.1 Nelle ore notturne è consentito il pernottamento in sede solo ai volontari in servizio.
2.2 È espressamente vietato introdurre e consumare alcolici in sede e in tutti gli ambiti afferenti allo svolgimento di attività di servizio.
2.3 È espressamente vietato fumare in sede e in tutti gli ambiti correlati.
2.4 Ogni socio deve avere un comportamento conveniente e formale ed usare un linguaggio corretto in sede e in tutti gli ambiti afferenti allo svolgimento di attività di servizio.
Particolare attenzione alla forma e al decoro viene richiesta ai soci volontari durante lo svolgimento di qualsivoglia servizio.
2.5 I soci volontari, esclusivamente nei turni di servizio e durante tutto il loro svolgimento, hanno l’obbligo di indossare la divisa fornita in dotazione personale.
Relativamente al periodo dell’anno e secondo la decisione del Consiglio Direttivo verosimilmente si indosserà:
Periodo Autunno – Inverno: giacca e pantaloni alta visibilità abbinati a pile di colore blu o nero o maglione similare.
Periodo Primavera – Estate: giacca e pantaloni alta visibilità abbinati a polo di colore blu o nero o maglia similare.
In generale bisogna indossare scarpe antinfortunistiche della tipologia fornita dalla associazione o di natura similare.
ARTICOLO 3
3.1 Il turno va coperto per intero dal socio volontario che vi si è iscritto.
Eventuali impedimenti che possano sopraggiungere nel completare per intero il turno, devono prevedere la sostituzione con un socio volontario.
3.2 La cancellazione dalla griglia dei turni o di altro servizio si può effettuare, dandone comunicazione al responsabile dei servizi, con congruo preavviso, fermo restando l’impegno da parte propria, di cercare un sostituto.
ARTICOLO 4
I turni di servizio possono essere formati esclusivamente con personale volontario e/o in abbinamento con personale dipendente.
Di norma il turno di servizio prevede che la squadra di emergenza possa essere formata da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) unità, ed e prevista necessariamente la figura di un autista soccorritore.
Buona norma sarebbe che il turno si componesse prevedendo almeno un soccorritore di sesso femminile.
ARTICOLO 5
Ai componenti del turno in servizio, e più specificatamente ai componenti di riferimento per tutti i settori, si delegano compiti e responsabilità:
AUTISTA
- L’autista soccorritore è il responsabile del turno di servizio e il responsabile del servizio svolto.
- Si accerta che i soccorritori siano in perfetto ordine nell’abbigliamento e nel decoro.
- Controlla l’automezzo compilando unitamente ai soccorritori la check-list prima di comunicare l’operatività alla centrale.
- In caso di chiamata per l’attivazione di un intervento di soccorso l’autista soccorritore deve annotare tutte le informazioni che gli vengono comunicate dall’operatore della centrale operativa del 118.
- Sulla base del codice di invio indicato dall’operatore di centrale del 118 attiva i segnali visivi e acustici appropriati, vedi di seguito indicazioni per l’attivazione.
Va ricordato comunque che la condotta di guida è regolata dall’articolo 177 del codice della strada, che nella sua essenza recita:
…I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza…
In caso di trasporto sanitario i lampeggianti devono essere accesi con il paziente a bordo, in tutti gli altri casi i lampeggianti spenti.
- Deve saper scegliere il tipo di guida idoneo alle condizioni del paziente trasportato e, soprattutto, non mettere mai a repentaglio l’incolumità sua e quella dei trasportati.
- Il codice di uscita che l’operatore della Centrale Operativa del 118 attribuisce all’intervento di soccorso, determinerà la condotta di guida di tutta la missione, fatto salvo in cui ci sia la presenza a bordo di un medico, nel caso di specie chiedere sempre a lui la condotta di guida e il codice di rientro.
- Compilare ad ogni rientro lo schedino e il foglio di viaggio sull’apposito registro.
- Tutti i punti del prossimo articolo sono sotto la vigilanza e l’attenzione dell’autista.
- Il socio volontario può svolgere, nell’ambito dei servizi di emergenza urgenza, il ruolo di autista soccorritore nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada.
Nell’ambito associativo il ruolo può essere ricoperto avendo conseguito l’attestato di idoneità alla guida in emergenza e in un arco temporale compreso tra i 21 anni di età e massimo 65 anni, fatto salvo comprovata idoneità fisica e psicofisica rilasciata dai competenti organi preposti.
Per i servizi secondari, assistenze e trasporti l’età massima viene innalzata a 70 anni fatto salvo comprovata idoneità fisica e psicofisica rilasciata dai competenti organi preposti.
SOCCORRITORI
- Il soccorritore delegato all’uso del telefono o della radio ne deve fare sempre un uso corretto, deve fare un uso appropriato della modulistica in dotazione durante il servizio.
- È fatto assoluto divieto all’autista soccorritore o ai soccorritori l’uso del telefono o della radio per motivi diversi da quelli di servizio.
Durante l’intervento , i soccorritori devono:
- Valutare l’ambiente di operazione e la gravità dell’evento per un soccorso immediato e efficiente.
- Capire cosa sia successo e informarsi di eventuali malattie importanti del paziente (ES. cardiopatico, diabetico, epilettico, ulceroso, ecc.).
- Acquisire e registrare sullo schedino negli appositi spazi i parametri di base quali:
Rilevazione della temperatura corporea.
Rilevazione della pressione arteriosa.
Rilevazione della frequenza cardiaca.
Rilevazione della saturazione.
per poterli poi comunicare al personale della centrale operativa del 118 e al personale di triage del pronto soccorso.
- Prendere i dati personali della persona soccorsa (cognome-nome-comune di nascita-data di nascita-comune di residenza)
- Designare il posto destinato al parente della persona soccorsa ne caso sia un minore. In tutti gli altri casi, ci si attiene alle disposizioni della centrale.
All’arrivo al Pronto Soccorso si deve:
- Curare la celerità del trasferimento del’ paziente trasportato all’interno del pronto soccorso.
- Non abbandonare mai la persona soccorsa fino a quando non viene presa in carico dal personale sanitario.
- Non lasciare i vari presidi sanitari utilizzati durante l’intervento al pronto soccorso, chiedendone la sostituzione o in alternativa aspettare che vengano resi.
- Sanificare quanto necessario, riordinare la barella con lenzuola pulite e coperte piegate prima di ripartire dal pronto soccorso al fine di essere operativi per eventuali nuove chiamate.
- Al ritorno in sede devono assicurarsi della nuova efficienza delle attrezzature di soccorso, ripristinando l’eventuale materiale sanitario usato, provvedendo alla pulizia del mezzo qualora fosse necessario, e annotando sulla scheda magazzino quanto prelevato.
- Nel rispetto del codice di discrezionalità
……Il volontario che durante l’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di segreto non può rivelarlo se non in presenza di giusta causa. Per segreto si intende una qualsiasi notizia personale che, se rivelata, potrebbe provocare danno alla persona o ad un suo congiunto….
ARTICOLO 6
Le attività previste e la gestione delle stesse oltre che essere regolate nello specifico dallo statuto associativo e dal presente regolamento interno vengono riassunte nel sotto menzionato organigramma.
Fatta salva la figura preminente del presidente a cui fanno capo una serie di compiti di rappresentanza, legali e civili, gli organi del consiglio direttivo e quant’altri necessari, soci o dipendenti, hanno in delega la responsabilità delle attività necessarie alla sussistenza dell’associazione.
Nello specifico si riporta quanto segue:
VICE PRESIDENTE
Il vicepresidente, in ambito sociale, è colui che sostituisce il presidente, in caso di assenza o impedimento, quale suo vicario e, in certi casi, lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni.
SEGRETARIO
I compiti del Segretario sono:
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
- sovrintendere alla stesura dei verbali delle assemblee dei Soci, da parte dei Segretari delle singole assemblee;
- custodire i documenti dell’Associazione ed i libri sociali;
- sovrintendere alle attività dell’Associazione;
- collaborare con il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;
- occuparsi della corrispondenza;
- svolgere i compiti specifici che gli sono stati assegnati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
TESORIERE
I compiti del Tesoriere sono:
- curare la contabilità generale dell’Associazione;
- conservare i documenti contabili;
- provvedere ai pagamenti; gestendo la cassa, le banche, ed i conti correnti postali e bancari;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’assemblea dei Soci, apponendovi la propria firma insieme a quella del Presidente;
- compilare la relazione annuale, da unire ai bilanci, per essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei Soci;
- occuparsi di tutta la procedura prevista per l’acquisizione dei buoni carburanti;
- organizzarsi per il rinnovo delle esenzioni per le tasse di circolazione, dei pedaggi autostradali e dei pagamenti per i premi assicurativi riguardanti i mezzi e i volontari.
- organizzarsi per il rinnovo, il pagamento e la distribuzione delle tessere annuali da parte dei soci e dei soci volontari.
I suoi compiti sono:
- a) collaborare con il direttivo, tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione; b) rinnovare le tessere dei soci, riscuotendo le quote sociali;
- c) gestire e conservare il registro dei soci.
Tale registro deve essere ripartito in soci fondatori, volontari, sostenitori e soci onorari;
- d) far presente al Consiglio Direttivo quando un socio non ha rinnovato la tessera, in quanto quest’ultimo non può prestare servizio;
- e) può chiedere la collaborazione degli obiettori di coscienza per l’espletamento delle mansioni a lui delegate.
DIRETTORE SANITARIO
Il Direttore Sanitario, nominato dal Consiglio Direttivo, deve predisporre i piani di organizzazione per la formazione dei volontari da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo, ed è responsabile sanitario della sede.
- RESPONSABILE DEI SERVIZI
Il responsabile dei servizi, o nella fattispecie le figure preposte dall’organigramma allegato, sono quelle figure che hanno il compito di gestire in prima persona o di delegare ad un gruppo di lavoro l’organizzazione, la cura e la garanzia che tutte le attività previste vengano coperte, attuate e archiviate.
Rientrano in questo ambito le seguenti deleghe:
DELEGATO ALLA GESTIONE DEI TURNI IN EMERGENZA.
I suoi compiti sono:
- collaborare con il direttivo e con le figure preposte;
- tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione;
- gestire il registro dei volontari;
- provvedere a coprire tutti i turni di servizio, feriali e festivi;
- compilare il prospetto dei turni di emergenza;
- riferire al Consiglio Direttivo episodi legati ad assenze ingiustificate e senza preavviso;
DELEGATO ALLA GESTIONE DEI TURNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE, TRASPORTI E GARE.
I suoi compiti sono:
- collaborare con il direttivo e con le figure preposte;
- tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione;
- provvedere a coprire tutti i turni di servizio, feriali e festivi
- c) contattare il Presidente o Vice-Presidente prima di ogni trasporto;
- d) collaborare con il delegato dei turni in emergenza per l’equipaggio delle varie manifestazioni;
- e) avere l’elenco dei nomi, numeri telefonici e le ore di reperibilità dei volontari per eventuali trasporti;
- f) comunicare, prima di ogni trasporto, gara o manifestazione all’autista l’importo da riscuotere;
DELEGATO ALLA GESTIONE E CONTROLLO DELLE ORE DEI TURNI
I suoi compiti sono:
- collaborare con il direttivo e le figure preposte
- tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione;
- c) controllare le ore fatte da ogni volontario;
- d) compilare trimestralmente un prospetto dove si evidenziano le ore fatte da ogni volontario;
- e) portare all’attenzione del Consiglio Direttivo e al Direttore Sanitario il prospetto del comma precedente;
DELEGATO AGLI AUTISTI E AI VOLONTARI
Per gli autisti suoi compiti sono:
- collaborare con il direttivo e le figure preposte,
- tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione;
- c) avere sempre l’elenco aggiornato degli autisti già operativi;
- d) in accordo con il Direttore Sanitario impartire una adeguata istruzione agli autisti;
Per i volontari suoi compiti sono:
- curare i rapporti con i volontari intrattenendo un dialogo sempre aperto con loro;
- b) curare la disciplina dei volontari, segnalando e suggerendo al Presidente eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di quei volontari che dovessero violare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale;
- c) segnalare al Presidente eventuali volontari che si sono contraddistinti per la qualità del servizio svolto;
- d) collaborare con il Direttore Sanitario per organizzare corsi di formazione per volontari;
DELEGATO ALLO SCHEDARIO DEI VOLONTARI
I suoi compiti sono:
- collaborare con il direttivo e con le figure preposte;
- tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione;
- c) avere la lista dei volontari iscritti nel registro dei soci;
- d) avere di tutti i volontari il certificato di sana e robusta costituzione fisica in corso di validità In caso dovesse mancare il documento deve richiederlo al volontario;
- e) avere la copia del cartellino delle vaccinazioni di tutti i volontari che si sono sottoposti a vaccinazioni, ed invitarli ad eseguire i richiami previsti;
- f) avere le dichiarazioni firmate dai volontari che non si sono sottoposti alle vaccinazioni previste;
DELEGATO ALL’INFORMATICA
I suoi compiti sono:
- a) collaborare con il direttivo, tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’ente;
- b) l’uso del PC deve essere utilizzato solo per motivi di servizio dai volontari;
- c) in caso di anomalie, rotture o usura delle cartucce della stampante comunicarlo al Consiglio Direttivo.
RESPONSABILE DEI MEZZI
Il responsabile dei mezzi, o nella fattispecie le figure preposte dall’organigramma allegato, sono quelle figure che hanno il compito di gestire in prima persona o di delegare ad un gruppo di lavoro l’organizzazione, la cura e la garanzia che tutte le attività previste vengano coperte, attuate e archiviate.
Rientrano in questo ambito le seguenti deleghe:
- collaborare con il direttivo e con le figure preposte;
- tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione;
- c) provvedere al perfetto funzionamento dei mezzi: in particolare al trasferimento in officina degli stessi in caso di rottura e, per la normale manutenzione, al lavaggio degli stessi ogni qualvolta c’è la necessità;
- e) controllare che tutti i mezzi siano abbiano la copertura della polizza assicurativa;
- f) controllare che tutti i mezzi abbiano la copertura della revisione annuale;
RESPONSABILE DEI MAGAZZINI E DELLA SEDE
Il responsabile dei magazzini e della sede, o nella fattispecie le figure preposte dall’organigramma allegato, sono quelle figure che hanno il compito di gestire in prima persona o di delegare ad un gruppo di lavoro l’organizzazione, la cura e la garanzia che tutte le attività previste vengano coperte, attuate e archiviate.
Rientrano in questo ambito le seguenti deleghe:
DELEGATO ALLA SEDE
I suoi compiti sono:
- collaborare con il Consiglio Direttivo e con le figure preposte;
- tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione;
- provvedere al perfetto funzionamento di tutte le attrezzature della sede;
- verificare che il comportamento dei volontari in sede corrisponda a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale;
- organizzare i turni di pulizia della sede e degli spazi circostanti;
- fare l’inventario di tutto il materiale esistente in sede e tenerlo aggiornato con un registro di carico e scarico;
- fare richiesta scritta alle figure preposte di tutto il materiale occorrente per il perfetto funzionamento della sede;
- avere cura di tutto il materiale in possesso dell’associazione;
DELEGATO DEL MAGAZZINO SANITARIO
I suoi compiti sono:
- collaborare con il Consiglio Direttivo e con le figure preposte;
- tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione;
- c) gestire il registro di carico e scarico del magazzino sanitario;
- d) controllare le scadenze del materiale sanitario;
- e) provvedere al ripristino del materiale sanitario con l’acquisto o con il ricettario ASL, prima che il magazzino ne rimanga sprovvisto;
- f) provvedere alla sostituzione delle bombole d’ossigeno prima che le stesse si siano esaurite;
- g) provvedere a fare l’inventario di tutto il materiale posto sulle ambulanze con un registro di carico e scarico;
- f) far riferimento alle figure preposte o al Tesoriere per l’acquisto di nuovo materiale sanitario
DELEGATO AL MAGAZZINO VESTIARIO
I suoi compiti sono:
- collaborare con il consiglio direttivo e con le figure preposte;
- tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione;
- c) provvedere alla consegna delle divise;
- d) provvedere al ritiro della divisa, su disposizione del Consiglio Direttivo;
- e) far presente al Consiglio Direttivo eventuali modifiche apportate alle divise dei volontari;
- f) avere l’elenco aggiornato dei volontari con la divisa e quelli ancora sprovvisti, con le relative misure; g) cura la gestione del materiale in comune, gilet, casacche, giacconi, ecc.
- h) provvede a portare in lavanderia il vestiario in comune;
DELEGATO ALLA BIANCHERIA
I suoi compiti sono:
- collaborare con il consiglio direttivo e le figure preposte;
- tutti i compiti dati devono essere rispettati nell’interesse dell’associazione;
- c) tenere aggiornato il registro di carico e scarico;
- d) provvedere al ripristino della biancheria usata durante i servizi, prima che il magazzino ne rimanga sprovvisto;
- e) consegnare la biancheria sporca chiusa in sacchi di plastica, sui quali deve essere apposto un elenco del materiale contenuto;
Art. 7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
Tutti i soci sono tenuti a:
Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
Essere in regola con il versamento della quota associativa;
Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazioni
I provvedimenti disciplinari, applicati in base alla gravità ed al disservizio causato dal socio, possono essere:
- a) richiamo verbale (dal diretto superiore);
- b) richiamo scritto (dal Consiglio Direttivo su propria iniziativa o su invito dei vari responsabili);
- c) sospensione temporanea, con decisione del Consiglio Direttivo;
- d) espulsione con decisione del Consiglio Direttivo.
In caso di allontanamento definitivo, il socio dovrà riconsegnare all’Associazione le divise, il tesserino e quant’altro gli è stato consegnato.
Art. 8 RICORSO.
Contro i provvedimenti di cui al precedente articolo ventuno, lettere b-c-d- il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla notifica. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione.
Art. 9 ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Art. 10 ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Art. 11 ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.
Il Consiglio Direttivo che si compone di 7 (sette) unità, il collegio dei probiviri che si compone di 3 (tre) unità, il collegio dei revisori dei conti che si compone di 3 (tre) unità, sono tutti liberamente eletti con voto a scrutinio segreto espresso da ogni singolo socio avente diritto.
Il socio in presenza può essere delegato ad esprimere il voto di un socio assente, da cui deve ricevere delega formale che deve essere esibita da parte del socio delegato, debitamente compilata e correlata della copia del documento di identità del delegante, al momento della richiesta della scheda per esercitare il diritto di voto.
Le cariche sociali saranno definite tramite accordo dei componenti eletti nel consiglio direttivo.
La proclamazione deve avvenire in forma scritta, ratificata da delibera del consiglio insediato, entro e non oltre le 48 h dal termine degli scrutini.
CONCLUSIONI
Per quanto non espressamente previsto in questo documento si fa riferimento allo statuto associativo Statuto tipo PA (2018) approvato dal Consiglio nazionale del 15 settembre 2018 e dall’assemblea dei soci dell’UNIONE SOCCORSO INTERCOMUNALE del 31/10/2020.
Approvato dal Consiglio Direttivo
Firme:
Presidente: Luca Sfarra
- Presidente: Domenico Falasca
Tesoriere: Angelo De Sanctis
Segretario: Santa Iacone
Consigliere: Gaetano D’Evangelista
Consigliere: Corrado Durante
Consigliere: Alessio Marcelli